Arrivato il risultato del patteggiamento di Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi, centrocampista e allenatore dell'Inter, per l'inchiesta ultras, per i rapporti di alcuni calciatori o allenatori di Inter e Milan con i capi del tifo organizzato. Una giornata di squalifica per entrambi, dunque. Questo il comunicato della FIGC:
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Inchiesta ultras, in casa Inter due patteggiano: arrivata la squalifica
Arrivata la squalifica per un giocatore e l'allenatore dell'Inter dopo il patteggiamento per l'inchiesta ultras
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 adottato nei confronti Hakan CALHANOGLU, Simone INZAGHI, Claudio SALA, Massimiliano SILVA, Javier Adelmar ZANETTI, Fabio PANSA e delle società F.C. INTERNAZIONALE MILANO e A.C. MILAN S.p.A, avente ad oggetto la seguente condotta: Hakan CALHANOGLU , all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, avuto rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”; Simone INZAGHI , iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che devono caratterizzare il comportamento dei soggetti di cui all’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, sia in via autonoma che in relazione al precetto di cui all’art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede il divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società, per avere avuto, quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, rapporti con esponenti del gruppo Ultrà denominato “Curva Nord”;
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