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Contenzioso Ljajic, non è finita. Arriva il contro ricorso della Roma

La Fiorentina aveva ottenuto il risarcimento del "premio rendimento" da 1 milione. La Roma non si dà per vinta

Redazione VN

Qualche mese fa vi raccontammo della "vittoria" della Fiorentina sulla Roma nel contenzioso relativo ai bonus che i giallorossi avrebbero dovuto corrispondere ai viola a seguito dell'acquisto di Adem Ljajic (LEGGI QUI). La storia però potrebbe non essere finita. La Roma ha infatti presentato ricorso nei confronti della Fiorentina, nonché nei confronti della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Qui sotto il dispositivo completo:

L’A.S. Roma chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, in via principale:

- accertata e dichiarata la denunciata violazione di norme di diritto e/o il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, di annullare la decisione impugnata della Corte Federale d’Appello FIGC, e, comunque, per l’effetto:

- di accertare e dichiarare l’immeritevolezza della clausola contrattuale, oggetto del presente giudizio, di cui alla lettera a) del modulo 146/A, annesso al contratto stipulato il 28 agosto 2013 tra le suddette Società, A.S. Roma S.p.a. e A.C.F. Fiorentina S.p.a., nella parte in cui prevede la maturazione del premio “a prescindere dalla permanenza del giocatore nella rosa della squadra, ovvero anche se ceduto in precedenza”, e/o la mancanza di causa della stessa e/o la sua contrarietà all’ordine pubblico sportivo e/o il suo contrasto con l’Ordinamento federale e/o con quello sportivo e/o giuridico generale dello Stato e, di conseguenza, dichiarare che la ricorrente nulla deve alla A.C.F. Fiorentina S.p.a., rigettando, ove occorra, il ricorso che la stessa compagine toscana ha proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche – di richiesta di condanna della A.S. Roma S.p.a. a versare il premio di € 1.000.000,00, oltre IVA;

- di accertare e dichiarare l’illegittimità della norma di cui all’art 102, comma 3 bis, delle NOIF della FIGC, nella parte in cui si ritenga che la stessa sia o possa intendersi estesa agli accordi economici con i quali le società pattuiscono premi (denominati) di rendimento del tutto sganciati e svincolati dalla prestazione sportiva del calciatore ceduto o, comunque, che prevedono l’obbligo di corrispondere tali “premi” anche nell’ipotesi di avvenuta cessione del calciatore ad altro club e, quindi, anche “a prescindere dalla permanenza del giocatore nella rosa della squadra, ovvero anche se ceduto in precedenza”, e, di conseguenza, di dichiarare che nulla la A.S. Roma deve alla A.C.F. Fiorentina per i titoli di causa, rigettando, ove occorra, il ridetto ricorso della stessa A.C.F. Fiorentina proposto innanzi il Tribunale Federale Nazionale di primo grado endofederale;

- in subordine, accertata e dichiarata la denunciata violazione di norme di diritto e/o il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, di annullare la decisione impugnata della Corte Federale d’Appello FIGC, e comunque, per l’effetto: di accertare e dichiarare che la CFA FIGC ha errato ad interpretare e/o applicare i regolamenti delle istituzioni sportive federali e/o UEFA (e, in particolare, della Regulations Uefa Champions League, 2015/2018 Cycle, 2016/2017 Season) e/o ha violato l’applicazione degli stessi e, per l’effetto, di dichiarare che la terza posizione in classifica nel campionato di Serie A, stagione sportiva 2015/2016, ha consentito alla A.S. Roma di prendere parte ai turni preliminari (play-off) della competizione UEFA Champions League (e non già quella denominata UEFA Europa League) e, di conseguenza, statuire che nulla la A.S. Roma deve alla A.C.F. Fiorentina a titolo di premio di € 1.000.000,00, rigettando, per quanto occorra, il relativo ricorso della stessa A.C.F. Fiorentina innanzi al Tribunale di primo grado endofederale".

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