La decisione comprende solo una sanzione pecuniaria, non la chiusura della curva su cui pendeva una sospensiva
Il giudice sportivo ha emesso le proprie sentenze relative alla 14° giornata di Serie A, ivi compresa Fiorentina-Salernitana (leggi il comunicato completo):
"Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata sostenitori delle Società Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Sassuolo, Torino e Udinese hanno, in
violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.