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I cori su Pessotto durante il derby in Coppa Italia Prim. costano cari al Torino

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pf 14-15 adottato nei …

Redazione VN

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pf 14-15 adottato nei confronti della società TORINO F.C. S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

- TORINO F.C. S.P.A. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., in relazione agli artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, del C.G.S., per aver i propri sostenitori al termine della gara Primavera TIM CUP Torino-Juventus del 20 dicembre 2014, tenuto un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del Responsabile del Settore Giovanile della Juventus Sig. Gianluca PESSOTTO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal dott. Urbano CAIRO nell’interesse della società TORINO F.C. S.P.A. in qualità di Presidente e legale rappresentante;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di euro 6.667,00 di ammenda nei confronti della società TORINO F.C. S.P.A..