Il Giudice Sportivo
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Il Giudice Sportivo ferma 12 giocatori in Serie A
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori delle Società Bologna – Fiorentina – Milan – Napoli hanno, in violazione …
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori
delle Società Bologna – Fiorentina – Milan - Napoli hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo,
indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria cori e grida costituenti espressione di
discriminazione razziale; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di
giuoco due fumogeni; per avere infine, al termine della gara, indirizzato sul terreno di giuoco un
raggio laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettera b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni; per avere inoltre omesso
di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata che, al termine della gara,
rivolgeva agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose; entità della sanzione attenuata ex art. 13 n.
1 lettere b) ed e) e n. 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art.
14 n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, all'inizio della
gara, rivolto agli Ufficiali di gara cori insultanti.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
del secondo tempo, rivolto un coro insultante nei confronti del Presidente di altra Società.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON
DIFFIDA
TACHTSIDIS Panagiotis (Roma)
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
SANSONE Gianluca (Torino)
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
HERNANES Viana Lima (Lazio)
LEDESMA Cristian Daniel (Lazio)
MARCHESE Giovanni (Catania)
PELUSO Federico (Atalanta)
VACEK Kamil (Chievo Verona)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CIGARINI Luca (Atalanta)
DIAMANTI Alessandro (Bologna)
LEGROTTAGLIE Nicola (Catania)
NUNES JESUS Juan Guilherme (Internazionale)
VIDAL PARDO Arturo Erasmo (Juventus)
LEGA SERIE A
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