DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
statistiche
Giudice sportivo: Vidic subito squalificato. Ammende a Juventus, Roma e Atalanta.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’1 settembre 2014, ha assunto …
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’1 settembre 2014, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Cesena, Genoa, Hellas Verona, Milan, Palermo e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, intonato un coro incitante alla violenza ed espressivo di discriminazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione
rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore numerosi petardi ed accesso numerosi fumogeni e bengala; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore alcuni petardi ed accesso alcuni fumogeni e bengala; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
REGINI Vasco (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
VIDIC Nemanja (Internazionale): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un plateale ed ironico applauso.
LEGA SERIE A
© RIPRODUZIONE RISERVATA