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Gara annullata per un errore tecnico dell’arbitro in occasione di un… calcio di rigore! E’ successo in Promozione

Il direttore di gara ha ammesso l'errore solo il giorno successivo. Presa visione del filmato della gara, l’arbitro constatava che “durante l’esecuzione del calcio di rigore il pallone che era stato calciato in rete dopo avere colpito il...

Roberto Vinciguerra

Pochi giorni fa è arrivata la decisione del giudice sportivo della lega nazionale dilettanti. Sarà ripetuta la gara tra Città di Ragusa e Atletico Catania che si era conclusa con il risultato di 2-2. La partita si era giocata all’ex Enal dinanzi a una splendida cornice di pubblico.

Queste le motivazioni della decisione: “Con reclamo ritualmente proposto la Società Atletico Catania sostiene l’irregolare svolgimento della gara in quanto viziata da un “errore tecnico” commesso dall’arbitro; fa rilevare, la reclamante, che quest’ultimo avrebbe convalidato una rete realizzata da un calciatore dalla Società Città di Ragusa il quale, incaricato dell’esecuzione di un calcio di rigore respinto da un palo della porta, avrebbe ripreso il pallone, non prima di essere toccato da altro calciatore, realizzando una rete irregolare, in violazione dell’art. 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio; con tale reclamo, pertanto, la Società Atletico Catania chiede in via principale che venga adottato il provvedimento della punizione della perdita della gara in danno della Società Città di Ragusa e, in via subordinata, che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe o la sua prosecuzione sino alla fine del 2º tempo regolamentare e previo annullamento della rete assegnata alla Società consorella; chiede infine, ove non emerga l’errore tecnico attribuito all’arbitro, che gli atti vengano trasmessi alla Procura Federale della FIGC per gli accertamenti e le indagini di competenza; si osserva in via preliminare che il reclamo di cui si tratta va dichiarato ammissibile in quanto verte su un presunto errore tecnico dell’arbitro ascrivibile ad una non corretta applicazione di imperative norme del Regolamento del Giuoco del Calcio piuttosto che all’interpretazione delle stesse che sono invece demandate alla esclusiva competenza degli arbitri e pertanto sottratte alla valutazione degli Organi di Giustizia Sportiva;

Esaminati pertanto gli atti ufficiali ed il supplemento di referto, da quest’ultimo si rileva che al 35′ del s.t. l’arbitro assegnava un calcio di rigore alla Società Città di Ragusa che veniva calciato con il pallone che, dopo avere colpito il palo, ritornava al centro dell’area di rigore venendo poi calciato in porta con conseguente convalida della rete; il direttore di gara, infatti, dichiara che a causa dell’avanzamento di altri calciatori, non aveva avuto più la chiara visione dell’effettivo accaduto; a seguito delle proteste dei calciatori dalla Società Atletico Catania che reclamavano sull’irregolarità della rete subita l’arbitro chiedeva lumi ad uno degli AA.AA. che confermava la regolarità della rete; solo nella serata dell’indomani, presa visione del filmato della gara, l’arbitro constatava che “durante l’esecuzione del calcio di rigore il pallone che era stato calciato in rete dopo avere colpito il palo era tornato indietro dallo stesso calciatore che aveva eseguito il calcio di rigore”;

L’errore tecnico commesso dall’arbitro, e dallo stesso ammesso nel proprio supplemento di rapporto, è di tutta evidenza avere influito in modo ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara che va, conseguentemente, annullata;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società Atletico Catania, annullando la gara in epigrafe e disponendone la ripetizione;

Di non addebitare alla Società Atletico Catania, in quanto accolto, la tassa reclamo.

Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza”.

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