Vi proponiamo un estratto del protocollo che ufficializza la possibilità, per i club di Serie A, di svolgere gli allenamenti di gruppo. Per consultare il documento integrale CLICCA QUI:
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Ufficiale, via agli allenamenti in gruppo: ecco cosa prevede il documento
Ufficiale il protocollo per gli allenamenti dei club
La Società Sportiva dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nonché la ventilazione dei locali secondo le disposizioni della Circolare n. 5443/22 febbraio 2020 Ministero della Salute, e in ottemperanza a quanto indicato nelle più recenti “Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali.” (pagg. 12-14, Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature nei siti sportivi). Analogamente, seguendo le suddette disposizioni di legge, dovrà dotare il personale sanitario, addetto alla valutazione preliminare e alla sorveglianza clinica del GRUPPO Squadra, e tutto il personale di supporto, di dispositivi di protezione individuale (vedi Utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio, pagg, 11,12 delle stesse linee Guida). Analogamente, seguendo le suddette disposizioni di legge, dovrà tenere conto della valutazione dei profili psicologici e motivazionali per la salvaguardia della salute mentale/ psicologica dei nuovi contesti lavorativi (vedi pagg. 14-15 delle stesse Linee Guida).
La Società Sportiva dovrà provvedere ad identificare il GRUPPO Squadra adottando le procedure mediche di screening (successivamente indicate), in regime di assoluta sicurezza, evitando in questa fase preliminare qualsiasi assembramento. Le procedure mediche di screening iniziale saranno applicate ai soggetti inpossesso della Scheda Sanitaria FIGC in accordo con il Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti professionisti. Si ricorda che tutti gli Atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82) in corso di validità e che devono essere ottemperati gli accertamenti di cui alla legge 23/03/81 n.91.
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