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Il testo dell’emendamento “Sblocca stadi” e cosa comporta

Vi proponiamo il testo dell'emendamento approvato dal Senato

Redazione VN

Ecco la mediazione finale tra l'emendamento PD e quello di  Italia Viva che è passato al Senato con il voto anche dell'opposizione

"8-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma precedente può procedere anche in deroga agli artt. 10, 12, 136 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visualidi cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della Sovrintendenza territorialmente competente e necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

1-ter. Nell’adozione del provvedimento di cui al comma precedente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico – finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.»

Tradotto dal politichese un soggetto proprietario o concessionario del Franchi che intenda migliorare l'efficienza degli impianti sportivi per garantire uno standard a livello internazionale  può bypassare le decisioni già adottate dalla Sovrintendenza che non potrà più porre veti, ma dovrà decidere entro 90 giorni cosa debba essere mantenuto della struttura e dove possa essere riprodotto anche in dimensioni diverse e anche lontano dall'impianto stesso (la famosa scala elicoidale ad esempio potrà essere ricostruita con  le stesse dimensioni o diverse diverse dove il Sovrintendente deciderà) ma solo se la sua decisione arriverà entro 90 giorni (con eventuale proroga di 30) dalla richiesta di proprietario o concessionario.

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