altre news

I post su Facebook contro Damato (arbitro di Fiorentina-Lazio) costano cari ad un dirigente della Divisione C5!

Il comunicato ufficiale della FIGC nei confronti di Umberto Ferrini, all’epoca dei fatti collaboratore della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, che aveva criticato l'operato del direttore di gara di Fiorentina-Lazio su Facebook

Redazione VN

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1216 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Umberto FERRINI avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO FERRINI, all’epoca dei fatti collaboratore della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italia Giuoco Calcio, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di “post” pubblicati sul proprio profilo del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità riguardanti la classe arbitrale, in particolar modo al sig. Damato Antonio, arbitro della gara Fiorentina – Lazio valevole per il Campionato di Serie A, disputata in data 18.4.2018;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto FERRINI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Umberto FERRINI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 LUGLIO 2018

http://www.violanews.com/altre-news/la-cr7-del-futsal-femminile-atterra-a-firenze-per-giocare-con-la-maglia-viola/