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GS: stangate per Botta del Chievo e Perotti del Genoa

Gara Soc. GENOA – Soc. ROMA Il Giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.02 del 15 dicembre …

Redazione VN

Gara Soc. GENOA – Soc. ROMA

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto

alle ore 12.02 del 15 dicembre 2014) in merito al comportamento tenuto al 48° minuto del

secondo tempo dal calciatore Diego Perotti (soc. Genoa) nei confronti del calciatore Holebas

Jose Lloyd (soc. Roma);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e

documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore genoano,

nell’affollata area di rigore avversaria, mentre il pallone veniva calciato al di fuori dell’area

stessa, con un repentino movimento della gamba sinistra colpiva da tergo con un calcio la coscia

destra del calciatore giallo-rosso, che si accasciava dolorante al suolo.

Pochi attimi dopo, l’Arbitro decretava la fine della gara senza adottare alcun provvedimento

disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore

12.42 del 15 dicembre 2014), il segnalato comportamento “non era stato visto” dagli Ufficiali di

gara.

Il gesto compiuto dal Perotti, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a

cui si trovavano entrambi i protagonisti, integra inequivocabilmente, per l’evidente volontarietà e

l’energia impressa, gli estremi della “condotta violenta” sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b)

CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla

potenzialità lesiva.

Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato

comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Diego Perotti (soc. Genoa), in relazione alla segnalazione

del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.

* * * * * * * * *

Gara Soc. GENOA – Soc. ROMA

Il Giudice sportivo,

premesso che:

nella rituale relazione concernente la gara in oggetto, i collaboratori della Procura federale hanno,

tra l’altro, riferito che:

1) al termine della gara, mentre le squadre e gli Ufficiali di gara procedevano al rientro negli

spogliatoi, dalla tribuna sovrastante l’ingresso negli spogliatoi stessi, numerosi sostenitori del

Genoa effettuavano un nutrito e prolungato lancio di oggetti di varia natura (bottigliette, monete,

accendini e così via) all’indirizzo dei calciatori della Roma e degli Ufficiali di gara (nonché degli

stessi collaboratori della Procura federale), con concreto pericolo per la loro incolumità; 104/294

2) nell’uscire dal recinto di giuoco, il calciatore giallo-rosso Holebas Jose Lloyd indirizzava

platealmente al pubblico un gesto provocatorio ed insultante;

3) al rientro negli spogliatoi, il coordinatore degli stewards in servizio nello stadio dichiarava: “al

termine della gara mentre insieme ai miei collaboratori tiravo fuori il tunnel di protezione

dell’ingresso spogliatoi, venivo aggredito dal tecnico della Roma Rudi Garcia il quale

strattonandomi provava a tirarmi uno schiaffo verso il viso, che schivavo senza essere colpito.

Subito dopo il sig. Garcia veniva allontanato da persone li presenti. Contemporaneamente un

signore con addosso la tuta della Roma a me ignoto strattonava me ed un mio collaboratore,

attingendoci anche con uno sputo che colpiva me stesso all’altezza del viso”.

Tale dichiarazione trovava un puntuale riscontro nelle analoghe dichiarazioni rese da altri due

stewards:

4) successivamente, i collaboratori della Procura federale, al fine di procedere ad una

ricognizione fotografica onde identificare il responsabile del deplorevole gesto, richiedevano agli

accompagnatori ufficiale della squadra romana di esibire le “tessere di riconoscimento” dei

tesserati presenti, ma tale richiesta veniva respinta dichiaratamente “per ordine del direttore

generale della Soc. Roma”.

La rilevanza disciplinare di tali comportamenti non necessita di ulteriori considerazioni.

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Genoa con l’ammenda di € 30.000,00 e diffida per la condotta

violenta dei propri sostenitori ex art. 14 CGS; entità della sanzione attenuata ex art. 13 n. 1 lettere

a) e b) per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di

vigilanza;

delibera di sanzionare il calciatore Holebas Jose Lloyd (Soc Roma) con la squalifica per una

giornata effettiva di gara, per aver rivolto platealmente al pubblico un gesto insultante;

delibera di sanzionare l’allenatore Rudi Garcia (Soc Roma) con la squalifica per due giornate

effettive di gara, per condotta aggressiva e intimidatoria nei confronti di uno steward;

delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 20.000,00, per avere suoi collaboratori

omesso di ottemperare ad una legittima richiesta formulata dai collaboratori della Procura

federale per esigenze istruttorie;

manda al Procuratore federale affinchè disponga gli opportuni accertamenti onde individuare

l’autore dello sputo che ha attinto il volto dello steward.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo

ed al 16° del secondo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale; sanzione

attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le

Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

BOTTA MONTERO Ruben Alejandro (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 27° del secondo tempo, all'atto

dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, che reiterava, dopo la

consequenziale espulsione, rivolgendosi al Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANNAVARO Paolo (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CONSIGLI Andrea (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in

possesso di una chiara occasione da rete.

JANSSON Pontus (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario.

PERIN Mattia (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso

di una chiara occasione da rete.

VOLTA Massimo (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGOSTINI Alessandro (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 104/296

ASTORI Davide (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quarta sanzione).

BONUCCI Leonardo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quarta sanzione).

MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese): per comportamento non regolamentare in campo;

già diffidato (Quarta sanzione).

PEROTTI ALMEIRA Diego (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già

diffidato (Quarta sanzione).

PJANIC Miralem (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quarta sanzione).

ROMAGNOLI Alessio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VECINO FALERO Matias (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

LUCARELLI Alessandro (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

EL KADDOURI Omar (Torino)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

DI NATALE Antonio (Udinese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

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