Il Giudice Sportivo, Giampaolo Tosel, attraverso il sito ufficiale della Lega Calcio, ha reso note le proprie decisioni in merito alla gironata di campionato appena trascorsa. Mano pesante su Sulley Muntari, il centrocampista del Milan è stato squalificato per 3 giornate ''per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto''.
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GS: mano pesante Muntari, curva Inter indagata
Il Giudice Sportivo, Giampaolo Tosel, attraverso il sito ufficiale della Lega Calcio, ha reso note le proprie decisioni in merito alla gironata di campionato appena trascorsa. Mano pesante su Sulley …
In tutto, gli squalificati sono sette. Ecco gli altri calciatori fermati, tutti per un solo turno: Anderson Miguel (Cagliari), Campagnaro (Inter), Diamanti e Garics (Bologna), Gobbi (Parma), Emerson (Livorno).
Sanzioni a carico dei club:
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto reiteratamente cori insultanti ad un calciatore di altra società; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni e petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere numerosi petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
Gara soc. INTERNAZIONALE – soc. MILAN
Il Giudice sportivo, in relazione alle grida ed ai cori espressivi di discriminazione razziale attributi dai collaboratori della Procura federale ai sostenitori della soc. Internazionale, manda al sig. Procuratore Federale affinché voglia riferire a questo Giudice ogni ulteriore circostanza utile per valutare l’effettiva dimensione e percettibilità reale di tali condotte.
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