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GS: curva Roma squalificata anche per discriminazione territoriale

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei collaboratori dal Procuratore federale nella quale, tra l’altro, si attesta che i sostenitori della squadra giallo-rossa collocati nel settore denominato “curva sud”, all’inizio …

Redazione VN

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei collaboratori dal Procuratore federale nella quale, tra l’altro, si attesta che i sostenitori della squadra giallo-rossa collocati nel settore denominato “curva sud”, all’inizio della gara ed al 40° del primo tempo, esibivano quattro striscioni, dal tenore provocatoriamente insultante per la madre di un sostenitore della squadra avversaria, deceduto in drammatiche circostanze;

rilevato altresì che dal medesimo settore, al 3°, 14°, 22° e 40° minuto del primo tempo, venivano ancora una volta indirizzati ai tifosi partenopei insultanti cori espressivi di discriminazione per motivi di origine territoriale (cfr CU 75 del 31 ottobre 2014, CU 80 del 10 novembre 2014 ); considerata la gravità di tale comportamento, idoneo ad acuire il clima di tensione tra le opposte tifoserie:

non ricorrendo il concorso delle circostanze ad effetto attenuante ex art. 13 n. 2 CGS; visti gli artt. 12, nn 3 e 6, e 18, n 1 lett. e) CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori.

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale; per avere inoltre, omesso di intervenire, nonostante i reiterati solleciti arbitrali, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato all'Arbitro grida insultanti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PINILLA FERRERA Mauricio (Atalanta): per avere, al 47° del secondo tempo, colpito un calciatore della squadra avversaria con un violento calcio ad una gamba.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASHA Migjen (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

DIAKHITE Modibo (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PELUSO Federico (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTA Dusan (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DOS SANTOS Mauricio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PINZI Giampiero (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PIRIS Ivan Rodrigo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

REGINI Vasco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TOROSIDIS Vasileios (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SARRI Maurizio (Empoli): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica e proferendo un'espressione blasfema; infrazione rilevata da un Assistente.