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GS: confermata la squalifica a Tomovic, ammenda alla Fiorentina

Le decisioni del giudice sportivo

Redazione VN

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno sostenitori delle Società Genoa, Internazionale, Napoli, Palermo e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

1) Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso

di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito nella distinta di gara.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere

ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

2) Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

3) Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

lanciato alcuni bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art.

13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze

dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

4) Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo,

lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13,

comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a

fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SOSA Jose Ernesto (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

164/434

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €

10.000,00

BACCA AHUMADA Carlos Arturo (Milan): per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, già sostituito ed in abiti civili, protestato in maniera plateale e veemente nei confronti di un Arbitro Addizionale, avvicinandosi con atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, finché non veniva trattenuto ed allontanato a forza dai dirigenti e dall'allenatore della propria squadra; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRUNO Alessandro (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CORSINI Bruno Henrique (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KURTIC Jasmin (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASINA Adam (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMAGNOLI Alessio (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

TOROSIDIS Vasileios (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIVIANO Emiliano (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

GALLIANI Adriano (Milan): per avere rivolto, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi frasi offensive nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.

MAIORINO Rocco (Milan): per avere rivolto, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi frasi offensive nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.

(Lega Serie A)

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