Il Giudice sportivo,
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GS: un turno a Mati Fernandez, ammenda per la Fiorentina
Le decisione del giudice sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori
delle Società Bologna, Fiorentina, Genoa, Frosinone, Milan e Napoli hanno, in violazione
della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5
in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIANCO Raffaele (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
151/410
FERNANDEZ Matias Ariel (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
LAZAAR Achraf (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.
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