LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
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LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 10 febbraio 2015 SERIE A TIM Gare del 7-8-9 febbraio 2015 – Terza giornata ritorno In base alle risultanze degli …
COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 10 febbraio 2015
SERIE A TIM
Gare del 7-8-9 febbraio 2015 - Terza giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
COMUNICATO UFFICIALE N. 149 DEL 10 febbraio 2015 149/408
Gara Soc. LAZIO – Soc. GENOA
Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l’altro, si attesta che circa il 50% dei 7.700 sostenitori della squadra laziale, collocati nel settore denominato “Curva Nord”, indirizzavano ripetutamente (al 2°, 13°, 23°, 32°, 35°, 39°, 42° e 45°) ai calciatori nn. 11 e 21 della squadra avversaria grida e cori inequivocabilmente espressivi di “ discriminazione per motivi di razza” ex art. 11, n. 1 CGS; valutata l’evidente rilevanza disciplinare di tale comportamento ex art. 11, n. 3 CGS per la sua “dimensione” e per la sua “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati nella zona centrale e in corrispondenza di entrambe le curve dello stadio; rilevato che per la Società bianco-celeste la precedente violazione di comportamenti discriminatori dei propri sostenitori (C.U. n. 94 del 17 dicembre 2013) non è ostativa alla concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS per la decorrenza dell’annuale “periodo di prova”
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 13.05 del 9 febbraio 2015) in merito al comportamento tenuto al 41° minuto del primo tempo dal calciatore Giorgio Chiellini (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Giampaolo Pazzini (Soc. Milan); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero, al limite della propria area di rigore, nel prendere posizione onde impedire che il pallone, lanciato dalla zona centrale del campo, raggiungesse l’attaccante rosso-nero, retrocedendo colpiva con il braccio destro il capo dell’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare.
Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 13.16 del 9 febbraio) “…ho visto direttamente il contatto avvenuto tra il calciatore della Juventus Chiellini e il calciatore del Milan Pazzini valutandolo come un normale contatto di giuoco in quanto il Chiellini cercava di prendere posizione e tentare di anticipare di testa il suo diretto avversario”. Il comportamento del Chiellini è stato quindi “visto” dall’Arbitro e congruamente giudicato, con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.
a) SOCIETA'
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, al 36° del primo tempo, esposto uno striscione di grande dimensione, dal tenore insultante per il Presidente della Società avversaria; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, nel corso della gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MARCHETTI Federico (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CANA Lorik (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
HOLEBAS Jose Lloyd (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MAURI Stefano (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
MERTENS Dries (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
OKAKA CHUKA Stefano (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
PASQUALE Giovanni (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SLITI Saphir Taider (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TEVEZ Carlos Alberto (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
REDAZIONE
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