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G.S., multe salate per tanti. Roma ancora beccata con ricetrasmittenti in panchina

Le decisioni del giudice sportivo che per l’ultima partita di campionato decide di fare multe salate a diverse società tra le quali non c’è la Fiorentina.   Ammenda di € …

Redazione VN

Le decisioni del giudice sportivo che per l'ultima partita di campionato decide di fare multe salate a diverse società tra le quali non c'è la Fiorentina.

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato alcune bottiglie di plastica semipiene nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo lesioni personali di lieve entità ad una spettatrice; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo ed al 32° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato alcune bottiglie di plastica semipiene nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato reiteratamente nel recinto e sul terreno di giuoco numerosi oggetti di carta; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, esibito uno striscione di grande dimensione dal tenore ingiurioso per il presidente di altra società ed oltraggioso per le istituzioni nazionali.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art.13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.