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G.S.: multa per Juventus e Mihajlovic, nessuna sanzione per la Fiorentina

Un estratto del comunicato del Giudice Sportivo

Redazione VN

Il Giudice sportivo - tramite la Lega calcio -, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

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Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere, suoi sostenitori, intonato più volte

nel corso della gara, cori espressione di denigrazione territoriale, nonché per avere lanciato, al

38° del primo tempo, un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in

relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le

Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GASTALDELLO Daniele (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un

avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

ACERBI Francesco (Sassuolo): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MIHAJLOVIC Sinisa (Torino): per avere, al 43° del secondo tempo, protestato platealmente in

seguito ad una decisione del Direttore di gara e per avere proferito espressione irriguardosa nei

confronti degli Ufficiali di gara al momento dell'allontanamento; infrazioni rilevate da un

Assistente e dal Quarto Ufficiale.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE

FAGGIANO Daniele (Palermo): per avere, al 9° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina

aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

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