Il Giudice sportivo - tramite la Lega calcio -, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
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Un estratto del comunicato del Giudice Sportivo
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori
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Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere, suoi sostenitori, intonato più volte
nel corso della gara, cori espressione di denigrazione territoriale, nonché per avere lanciato, al
38° del primo tempo, un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in
relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le
Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GASTALDELLO Daniele (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un
avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELLUSCI Giuseppe (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
ACERBI Francesco (Sassuolo): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00
MIHAJLOVIC Sinisa (Torino): per avere, al 43° del secondo tempo, protestato platealmente in
seguito ad una decisione del Direttore di gara e per avere proferito espressione irriguardosa nei
confronti degli Ufficiali di gara al momento dell'allontanamento; infrazioni rilevate da un
Assistente e dal Quarto Ufficiale.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE
FAGGIANO Daniele (Palermo): per avere, al 9° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina
aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.
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