Il Presidente Federale
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Figc: ecco le norme per il tesseramento in deroga
Il Presidente Federale preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori; ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un …
preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al
tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre
maggiore tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto
tesseramento nella stagione sportiva 2015/2016
d e l i b e r a
nella stagione sportiva 2015/2016, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis,
delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la
sussistenza delle seguenti condizioni:
Società Professionistiche
Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga
fino ad un massimo di 10 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga
fino ad un massimo di 8 calciatori.
Le Società partecipanti al Campionato di Divisione unica di Lega Pro potranno richiedere il
tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.
I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione
precedente.
Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter
garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto,
l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente
ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell’osservanza delle
condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di
affidamento dei minori.
In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà
revocato per il venir meno delle stesse.
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A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle
varie situazioni attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli
periodici in loco.
Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il
calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati
motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e
Scolastica.
Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile
Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi
di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto
tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la
sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.
Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste
dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e
di stato di famiglia del minore.
Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni
assolutamente straordinarie, motivate e documentate.
(figc.it)
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