esclusive

Avv. Grassani a VN: “Vi spiego i casi legali Ilicic e Borja Valero”

L'avvocato Mattia Grassani cerca di far luce sui casi di Josip Ilicic, che a sorpresa ha sposato il progetto dell'Atalanta, e di Borja Valero, il cui audio ha scatenato l'ira della Fiorentina

Stefano Niccoli

Josip Ilicic alla Sampdoria: affare fatto. Anzi no. Il colpo di scena è arrivato ieri, quando lo sloveno ha deciso di sposare il progetto dell’Atalanta di Gasperini. Il club blucerchiato è andato su tutte le furie, tanto che starebbe pensando di agire per vie legali. Per chiarire questa situazione e quella relativa a Borja Valero, Violanews.com ha intervistato l’avvocato Mattia Grassani.

La Sampdoria sta valutando di denunciare Ilicic alla procura federale. Secondo Il Secolo XIX ci sarebbero, infatti, un pre contratto firmato dal giocatore e le carte completate con la Fiorentina. Che cosa rischia lo sloveno?

"Per rispondere compiutamente alla domanda, appare decisivo accertare se il calciatore ha o meno sottoscritto un accordo con la Sampdoria. Infatti, anche qualora i due club avessero predisposto e sottoscritto tutti i documenti relativi al trasferimento, in mancanza del consenso formale dell'atleta, l'operazione non può dirsi perfezionata. Qualora il calciatore avesse sottoscritto un precontratto con il club genovese, rischierebbe, invece, il deferimento da parte della Procura Federale per violazione dell'art. 1bis, comma 1, CGS (dovere di lealtà, probità e correttezza) e, conseguentemente, una squalifica e/o una pena pecuniaria. Ad esempio, nel febbraio 2015, l'ex portiere della Lazio Berisha patteggiò una squalifica per dieci giorni a seguito di deferimento per aver sottoscritto due diversi tesseramenti, dapprima con il Chievo e quindi con la Lazio".

Nella vicenda potrebbe rientrare la stessa Fiorentina? Se sì, in che modo?

"Non conoscendo esattamente le carte, è difficile rispondere: tuttavia, per quanto si evince dalle notizie riportate sugli organi di stampa, non ravviso alcuna responsabilità a carico della Fiorentina, in quanto sembrerebbe che il 'retrofront' sia provenuto dal calciatore che, rifiutato il trasferimento alla Sampdoria, ha espresso il proprio gradimento al tesseramento con il club orobico. Il club di appartenenza del calciatore, a fronte di una chiara volontà di quest'ultimo ed in assenza di impegni formali, non può che decidere se rinunciare al trasferimento o individuare una soluzione di reciproco gradimento, come sembrerebbe essersi rivelata l'Atalanta".

Come, eventualmente, potrebbe “controbattere” la società gigliata?

"Senza la sottoscrizione, da parte del calciatore, dei modelli federali di variazione del tesseramento e del contratto di lavoro, il trasferimento non può dirsi completo. Conseguentemente, ove Ilicic non abbia apposto la propria firma sui predetti documenti, nessun onere incombeva sulla Fiorentina che, dunque, va ritenuta esente da responsabilità sotto il profilo disciplinare".

Mi soffermo anche sull’affare Borja Valero. La diffusione del messaggio vocale può essere considerata violazione della privacy?

"Sì. La diffusione a terzi del messaggio vocale senza il consenso dell’interlocutore costituisce attività illecita. La violazione consiste nella divulgazione dell'audio da parte di chi lo acquisito e legittimerebbe il soggetto non consenziente ad avanzare una azione risarcitoria nei confronti di chi, indebitamente, ha fatto circolare l'audio della conversazione privata registrata mediante il telefono cellulare".

La Fiorentina ha comunicato che agirà con gli avvocati. A cosa potrebbe andare incontro lo spagnolo?

"Non ho avuto modo di ascoltare l'audio, ma, qualora Borja Valero avesse espresso, al cospetto di tifosi, giudizi lesivi dell'onorabilità e dell'immagine del club, la Fiorentina potrebbe radicare un'azione finalizzata all'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell'atleta, per violazione degli art. 10.2 (dovere di fedeltà) e 10.3 (obbligo di evitare comportamenti pregiudizievoli dell'immagine della società) dell'Accordo Collettivo, che può variare dalla (improbabile) risoluzione del contratto alla multa, fino al 25% del compenso lordo mensile".