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Procura Federale, deferimenti per tesserati e 16 società: c’è anche Cognigni

Le decisioni della Procura Federale in merito alle violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento Agenti di Calciatori

Redazione VN

Come leggiamo dal sito della FIGC, il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e trasmessi all’Ufficio della Procura Federale lo scorso 26 febbraio, disposto con provvedimento del 29 marzo 2016, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. la riapertura delle indagini ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare 16 società (Inter, Juventus, Napoli, Palermo, Chievo Verona, Lazio, Genoa, Pescara, Catania, Cesena, Ternana, Vicenza, Livorno, Portogruaro, Grosseto e Reggina) a titolo di responsabilità diretta per una serie di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento Agenti di Calciatori.

Deferiti anche in totale 52 dirigenti e calciatori. Tra questi risulta anche l'attuale presidente della Fiorentina Mario Cognigni e l'ex viola Adrian Mutu. Ecco le motivazioni:

"Sig. Mutu Adrian, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la società A.C.F. Fiorentina S.p.A.:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la A.C.F. Fiorentina S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale società del 7.7.2006, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la A.C.F. Fiorentina S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale società del 27.9.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la A.C.F. Fiorentina S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale società del 10.1.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011;

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, mentre lo stesso assisteva anche la A.C.F. Fiorentina S.p.A., in assenza di formale mandato conferito, nell'ambito della stipulazione del contratto con tale società del 6.8.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011.

Sig. Cognigni Mario, all'epoca dei fatti vicepresidente con poteri di rappresentanza della società A.C.F. Fiorentina S.p.A.:

- per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del C.G.S.), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente sig. Alessandro Moggi, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva anche il sig. Adrian Mutu, in virtù di formale mandato conferito con validità dal 25.9.2006 al 24.9.2008, nell'ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la A.C.F. Fiorentina S.p.A. del 27.9.2007, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Alessandro Moggi, poi, otteneva dalla società il pagamento delle proprie spettanze fino al 14.4.2011.

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