Un estratto del comunicato del Giudice Sportivo in merito alle decisioni disciplinari prese sulla quarta giornata di Serie A:
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Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società Fiorentina, Internazionale, Juventus, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere inoltre suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, lanciato in direzione dei calciatori della squadra avversaria due bottigliette di plastica, semipiene e chiuse, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato in direzione di un calciatore della squadra avversaria, al momento della sostituzione, due accendini che cadevano sul terreno di giuoco senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. CHIEVO VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza e la permanenza nel recinto di giuoco di persone non autorizzate.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, all'atto della notifica del
provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa. 39/91
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANEGA HERNANDEZ Ever Maximilian (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
KRAFTH Emil Henry (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
CESAR Bostjan (Chievo Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
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