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E lontano da “occhi indiscreti” la Corte di Giustizia… grazia Roma ed Inter

A fine giugno cancellate sanzioni per € 84.000 e  l’obbligo di disputare una gara con un settore privo di spettatori.

Redazione VN

Di seguito riportiamo il comunicato completo della I sezione della Corte di Giustizia Federale di venerdì 27 giugno, che ha accolto (seppur parzialmente) quasi tutti i ricorsi presentati dalla Roma, "abbonandole" € 34.000 di sanzioni che la società giallorossa aveva ricevuto nel corso dell'ultimo campionato. E' stato anche accolto completamente il ricorso dell'Inter contro l'ammenda di € 50.000 e l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Secondo anello verde Curva Nord” privo di spettatori.

Abbiamo voluto segnalare questa decisione in quanto è stata deliberata durante l'ultimo venerdì del mese di giugno, lontano da attenzioni mediatiche, ed anche perché contiene l'accoglimento di ricorsi di una certa entità.

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I SEZIONE

L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDÌ 27 GIUGNO 2014

1. Ricorso A.S. ROMA S.P.A.  avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta seguito gara Torino/Roma del 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega  Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013)

La C.G.F., riuniti i ricorsi numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6):

PARZIALMENTE ACCOLTO

ridetermina la  sanzione dell’ammenda in € 3.000,00.

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2. Ricorso A.S. ROMA S.P.A. avverso le sanzioni:

- ammonizione con diffida ed ammenda di € 15.000,00 al Sig. Garcia Rudi;

- ammonizione con diffida ed ammenda di € 10.000,00 al Sig. Scaglia Salvatore,

inflitte seguito gara Roma/Cagliari del 01.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 78 del 26.11.2013)

INAMMISSIBILE

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3. Ricorso A.S. ROMA S.P.A. avverso le sanzioni:

- ammenda di € 30.000,00;

- ammenda di € 10.000,00,

inflitte seguito gara Juventus/Roma del 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 7.1.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO

ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 33.000,00

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4. Ricorso A.S. ROMA S.P.A. avverso la sanzione della ammenda di € 20.000,00 inflitta seguito gara Roma/Genoa del 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO

ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 15.000,00

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5. Ricorso A.S. ROMA S.P.A. avverso la sanzione della ammenda di € 30.000,00 inflitta seguito gara Roma/Sampdoria del 9.1.2014

PARZIALMENTE ACCOLTO

ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 20.000,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 105 del 16.1.2014)

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6. Ricorso A.S. ROMA S.P.A. avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 inflitta seguito gara Napoli/Roma del 9.3.2014  (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO

ridetermina la  sanzione dell’ammenda in € 20.000,00

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7. Ricorso FC INTERNAZIONALE MILANO  con richiesta di procedimento d’urgenza ex art.  37, comma 7, C.G.S. avverso le sanzioni:

- ammenda di € 50.000,00;

- obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Secondo anello verde Curva Nord” privo di spettatori, inflitte seguito gara Milan/Internazionale del 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014)

ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.